il portale della Chiesa Pisana

Statuto dell’Associazione privata dei Fedeli 

del Castellare di San Giovanni alla Vena

ad experimentum

Art. 1 – Natura e finalità

  Il Comitato del Castellare è un’Associazione privata di fedeli, regolata dai can. 321 – 326 del Codice di diritto canonico, che si propone di:

a) curare, mantenere, valorizzare, conservare ed onorare l’Oratorio del Monte Castellare, comunemente indicato anche come Chiesino del Castellare, situato sulla sommità dell’omonimo colle, nonché delle sue relative pertinenze interne ed esterne;

b) provvedere alla organizzazione e alla realizzazione della tradizionale Festa del Castellare che ogni anno viene celebrata la prima domenica del mese di maggio a partire dal giorno 3, in quanto giorno dedicato alla memoria della Santa Croce di Cristo, di cui una piccola reliquia viene portata in processione al Chiesino per essere adorata dai fedeli.

c) compiere eventualmente altri tipi di attività a carattere assistenziale, solidaristico e sociale;

d) svolgere le proprie attività sempre con il più genuino senso di fratellanza e di amicizia, in piena gratuità, nel rispetto ed osservanza dei Principi cristiani e del Magistero della Chiesa

e) tendere, con l’azione comune, all’incremento della vita cristiana mediante la cura della formazione cristiana personale, le opere di apostolato e di carità evangelica, favorendo così un più intimo rapporto tra fede e vita

Il tutto in continuità con l’attività svolta da Silvano Batini e dagli altri Amici del Castellare, iniziata già dai primi  anni 40 del Novecento, proseguita sino ad oggi con il Comitato Castellare e culminata con la ricostruzione del Chiesino dopo il disastroso evento del 2 maggio 2017

Art. 2 – Sede

Il Comitato ha sede a San Giovanni alla Vena, Comune di Vicopisano, presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista in San Giovanni alla Vena.

Art. 3 – Appartenenza al Comitato

Sono Membri fondatori coloro che sottoscrivono la richiesta di riconoscimento come Associazione privata di fedeli, indirizzata all’Arcivescovo di Pisa.

Sono Membri ordinari tutti coloro che, dopo averne fatta richiesta scritta, vengono ammessi con una deliberazione dell’Assemblea dei membri del Comitato.

Sono Membri onorari coloro che per particolari meriti o attività svolte vengono ritenuti meritevoli dall’Assemblea di entrare a far parte del Comitato.

L’Assemblea, dopo aver adottato tutti i rimedi dettati dalla carità fraterna, può escludere dal Comitato quei membri che, per gravi fatti o inadempienze, rendano incompatibile la loro presenza o attività con la vita del Comitato.

Art. 4 – Organi direttivi e di amministrazione

Gli organi del Comitato sono:

L’Assemblea

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario

L’assistente ecclesiastico

L’economo tesoriere

L’Assemblea è costituita da tutti gli appartenenti al Comitato. Presiede a tutta l’attività del Comitato, formula proposte, assume deliberazioni, dà indicazioni e direttive sulla vita e l’attività del Comitato. Delibera l’adozione di eventuali regolamenti interni e convenzioni con altri enti.  E’ convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all’anno e, in sessione straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un quarto dei membri dell’Assemblea.

Le sedute dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’Assemblea nomina, nella sua prima seduta, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

 

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato, lo dirige e lo rappresenta a tutti gli effetti. E’ nominato dall’Assemblea e resta in carica per cinque anni. Convoca e presiede l’Assemblea, coordina l’attività del Comitato e promuove le iniziative necessarie per il miglior perseguimento delle finalità statutarie. Esercita tutti gli altri compiti demandatigli dallo Statuto con spirito di servizio e di fratellanza.

Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti qualora questi sia, per qualunque ragione, impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

Il segretario agisce in stretta collaborazione con il Presidente, compila gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni, tiene i contatti con l’esterno.

Il tesoriere è responsabile del patrimonio del Comitato, della tenuta dei documenti contabili, della riscossione dei contributi e dei pagamenti, della tenuta di eventuali libretti di risparmio o di conti correnti bancari.

L’assistente ecclesiastico è il Pievano della Parrocchia di San Giovanni alla Vena o, in caso di sua impossibilità, un sacerdote nominato dall’Arcivescovo di Pisa. Ha il compito di assicurare che le iniziative e le attività del Comitato si svolgano in conformità con i principi del Vangelo, con la dottrina e le norme della Chiesa, in fedele ossequio alle direttive del Magistero. Ha diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto, di essere informato sullo svolgimento della vita del Comitato, di esprimere opinioni, formulare proposte e segnalazioni.

Art. 5 – Il patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito:

a) dalle libere offerte e contribuzioni raccolte in occasione della Festa del Castellare;

b) dalle quote annuali, stabilite dall’Assemblea, versate dai membri fondatori ed ordinari del Comitato,

c) da ogni altra contribuzione diversa o straordinaria destinata a sostenere le attività del Comitato.

Art. 6 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere deliberate dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Le modifiche dovranno essere successivamente approvate dall’Arcivescovo di Pisa.

Art. 5 – Scioglimento

Lo scioglimento del comitato per l’impossibilità di perseguire i fini statutari è deliberato dall’Assemblea con l’intervento di almeno due terzi degli aventi diritto. In caso di prolungata impossibilità di funzionamento lo scioglimento può essere disposto dall’Arcivescovo di Pisa, su proposta dell’Assistente ecclesiastico. L’eventuale restante patrimonio verrà devoluto alla parrocchia di San Giovanni alla Vena

Art. 6 – Norme finali

I rapporti tra il Comitato e la Parrocchia di San Giovanni alla Vena, proprietaria dell’Oratorio del Castellare, saranno più specificamente regolati da un’apposita convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia previste dal diritto canonico o dall’ordinamento giuridico italiano. L’Assemblea potrà deliberare di richiedere il riconoscimento del comitato come persona giuridica nell’ordinamento italiano.