(Statuto approvato dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto il 23 novembre 2008 e modificato il 30 dicembre 2019).
Natura e composizione del Consiglio Pastorale Diocesano
Art. 1
A norma dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico (canoni 511-514) è confermata la costituzione del Consiglio Pastorale Diocesano nell’Arcidiocesi di Pisa.
Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all’unica missione salvifica della Chiesa. Esso si compone di presbiteri, diaconi, membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e, soprattutto, di laici, secondo quanto previsto dal can. 512 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 2
È compito primario del Consiglio Pastorale Diocesano, sotto l’autorità dell’Arcivescovo, studiare, valutare e proporre le linee di programmazione pastorale e suggerire le relative soluzioni pratiche per il bene della Chiesa che è in Pisa e per il suo cammino di fedeltà al Vangelo.
Art. 3
Il Consiglio Pastorale Diocesano esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi: a) l’Assemblea; b) la Segreteria; c) le Commissioni.
L’Assemblea
Art. 4
§1. Il Consiglio Pastorale Diocesano è composto dai membri (o consiglieri) di seguito elencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce l’Arcidiocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell’apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (can. 512, §2).
§2. Sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano in ragione dell’incarico: il Vicario generale; i Vicari episcopali; il Rettore del Seminario Arcivescovile; il Direttore della Caritas diocesana; il Direttore del Centro pastorale per l’Evangelizzazione e la Catechesi; il Direttore dell’Ufficio Liturgico; il Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica.
§3. Sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano per elezione: un Vicario foraneo eletto dai Vicari foranei riuniti; un presbitero eletto dal Consiglio presbiterale; due fedeli laici per ciascun Vicariato eletti nei rispettivi Consigli Pastorali Vicariali; un religioso eletto dal CISM diocesano; due religiose elette dall’USMI diocesana; un Diacono permanente eletto dai Diaconi permanenti riuniti e due membri eletti dalla Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali.
§4. Sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano i fedeli laici rappresentanti dei seguenti ambiti pastorali: Pastorale familiare (una coppia di coniugi); pastorale giovanile (un giovane e una giovane); pastorale sociale e del lavoro (un fedele laico); pastorale universitaria (un fedele laico); Insegnanti di Religione Cattolica (un fedele laico).
§5. Onde garantire la rappresentanza di tutte le componenti del popolo di Dio, delle condizioni sociali, dei ruoli nell’apostolato cui non si è provveduto con l’elezione e la partecipazione d’ufficio, l’Arcivescovo nomina liberamente fino a cinque membri.
Art. 5
In caso di sostituzione di un membro eletto di cui all’art. 4 §3 nel corso del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano, il primo dei non eletti diventa automaticamente consigliere. Per l’eventuale sostituzione di quest’ultimo si deve, invece, procedere a nuove elezioni. I consiglieri così subentrati, durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
Art. 6
Il Consiglio Pastorale Diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni, tuttavia allo scadere del mandato rimane in carica fino alla nuova costituzione. Il Consiglio Pastorale Diocesano cessa, nel suo insieme, in caso di vacanza della Sede arcivescovile (can. 513).
Art. 7
I membri del Consiglio Pastorale Diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che l’Arcivescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare. Le assenze vanno giustificate presso il Segretario che verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, l’Arcivescovo valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere e interpellerà l’organismo designato per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.
Art. 8
I consiglieri decadono dall’incarico: a) per dimissioni, presentate e motivate per iscritto all’Arcivescovo, al quale spetta decidere se accettarle o meno; b) per cessazione dell’incarico, nel caso dei membri di diritto; c) per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o religiose; d) per ripetute assenze dalle sessioni, secondo quanto disposto dall’art. 7; e) per la perdita dei requisiti di idoneità e altre cause previste dal diritto.
Art. 9
L’incarico di Consigliere del CDP è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti durante munere. Sono tali: i parlamentari, i responsabili delle amministrazioni (regioni, province, comuni, circoscrizioni), i consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici (segretari e similari anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.
Art. 10
Spetta unicamente all’Arcivescovo convocare il Consiglio Pastorale Diocesano secondo le necessità pastorali della Diocesi (can 514, §1). Il Consiglio Pastorale Diocesano sarà riunito in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno; potrà tuttavia essere convocato in sessione straordinaria per iniziativa dell’Arcivescovo. L’Ordine del giorno delle sessioni è stabilito dall’Arcivescovo, sentita la Segreteria.
Art. 11
I singoli consiglieri saranno convocati a mezzo di avviso scritto (o tramite posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data fissata per la sessione. Fin dall’inizio dell’anno pastorale verrà comunque definito il calendario delle convocazioni, in modo da offrire ai consiglieri stessi l’opportunità di consultare, sui temi dell’Ordine del giorno, le realtà ecclesiali di appartenenza.
Art. 12
Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dall’Arcivescovo. La moderazione e il coordinamento dei lavori di ciascuna sessione possono comunque essere affidati dall’Arcivescovo ad un membro del Consiglio stesso.
La Segreteria
Art. 13
Il Consiglio Pastorale Diocesano si avvale di un Segretario nominato dall’Arcivescovo tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
Spetta al Segretario coadiuvare l’Arcivescovo in tutto ciò che concerne la predisposizione dell’Ordine del Giorno e l’organizzazione delle sessioni, nonché l’attività delle eventuali Commissioni o Gruppi di studio.
Art. 14
È compito del Segretario: a) tenere l’elenco dei consiglieri ed il registro delle presenze, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano; curare la redazione e l’invio, nei termini stabiliti, dell’Ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l’avviso di convocazione; stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l’attività del Consiglio e tenere aggiornato l’archivio.
Le Commissioni
Art. 15
All’interno del Consiglio pastorale Diocesano possono essere costituite Commissioni di studio, soprattutto per predisporre materiale preparatorio al lavoro delle sessioni. La composizione di tali Commissioni e le modalità di lavoro, inclusa la collaborazione di esperti esterni al Consiglio, verrà decisa dall’Arcivescovo, sentito il Consiglio stesso.
Art. 16
La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano è un servizio gratuito reso alla comunità cristiana. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico dell’Arcidiocesi.
Pisa, 30 dicembre 2019
Mons. Giuliano Catarsi + Giovanni Paolo Benotto
Cancelliere Arcivescovile Arcivescovo
